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Sez. L, Sentenza n. 6076 del 16/11/1981 (Rv. 416868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1369 DEL 1960 - DESTINATARI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1369 DEL 1960 - DESTINATARI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - INCLUSIONE.*

Al pari delle aziende statali e degli enti pubblici, anche non economici, purché impegnati in attività imprenditoriali, le aziende municipalizzate - le quali, quanto ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, sono in tutto assoggettate al regime privatistico - rientrano fra gli "imprenditori" destinatari dei divieti d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro stabiliti dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, la cui violazione è sanzionata dall'ultimo comma della stessa norma. (V 5684/80, mass n 409531; (V 9/80, mass n 403367; (V 5019/79, mass n 401671; (V 3828/79, mass n 400283; (V 1864/79, mass n 398246; (V 1883/76, mass n 380682).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)