Sez. L, Sentenza n. 8545 del 27/09/1996 (Rv. 499802 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE | Assistenza e salvataggio - Compenso - Diritto dei membri dell'equipaggio della nave soccorritrice ad una quota di esso - Derivazione dal contratto predetto - Configurabilità - Conseguenze - Azione promossa dai componenti dell'equipaggio ed avente ad oggetto il suddetto compenso - Soggetto passivo - Armatore della nave soccorritrice - Eccezioni.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE
In forza del contratto di arruolamento, l'equipaggio di una nave è tenuto al compimento degli obblighi che gli derivano dalla legge, fra i quali deve ricomprendersi quello, previsto dall'art. 1094 cod. nav., relativo al soccorso da prestare a nave, galleggiante o persona in pericolo, con la conseguenza che l'operato dell'equipaggio durante l'esecuzione del salvataggio rimane inquadrato nell'attività di servizio ed è soggetto al vincolo di subordinazione gerarchica, non essendo dato all'equipaggio, sia per quanto concerne la stipulazione, o meno, del contratto di salvataggio, sia per quanto concerne l'eventuale soluzione del medesimo, alcun potere di far valere una propria volontà in contrasto con quella dell'armatore; ne consegue che, costituendo l'attività di salvataggio l'oggetto di una prestazione dovuta in forza del contratto di arruolamento, il diritto dei membri dell'equipaggio alla quota di compenso (art. 496 cod. nav.) si configura alla stregua di un credito di lavoro, che ha quale soggetto passivo l'armatore della nave soccorritrice, come è confermato dall'art. 499 cod. nav., che consente ai componenti dell'equipaggio di agire direttamente nei confronti dell'armatore della nave soccorsa nei soli casi in cui l'armatore della nave soccorritrice non sia legittimato ad agire (come accade nell'ipotesi in cui l'operazione di soccorso sia intervenuta fra navi appartenenti ad uno stesso armatore) ovvero abbia trascurato di agire.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1094, Cod. Navig. art. 499, Cod. Navig. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)