diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8456 del 18/11/1987 (Rv. 455995 - 01)

ASSISTENZA E SALVATAGGIO DI NAVE - PRESCRIZIONE - ARTT. 500 E 509 COD. NAV. - PORTATA - DIRITTO DEL MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DELLA NAVE SOCCORRITRICE VERSO L'ARMATORE DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455995-01

ASSISTENZA E SALVATAGGIO DI NAVE - PRESCRIZIONE - ARTT. 500 E 509 COD. NAV. - PORTATA - DIRITTO DEL MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DELLA NAVE SOCCORRITRICE VERSO L'ARMATORE DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE.*

La speciale prescrizione di cui agli artt. 500 e 509 cod. nav. Riguarda il diritto (alle indennità ed ai compensi di assistenza o salvataggio e di recupero) nei confronti dell'armatore della nave salvata o recuperata - cioè la pretesa che, ai sensi dell'art. 499 dello stesso codice, è esercitabile in surrogatoria, per la parte di compenso loro spettante, dai componenti dell'equipaggio - e non già il diritto del membro dell'equipaggio della nave soccorritrice verso l'armatore di quest'ultima, che si configura come diritto di credito derivante dal contratto di arruolamento ed è, in quanto tale, soggetto alla prescrizione dell'art. 373 cod. nav. (V 2529/82, mass n 420391; (V 2433/73, mass n 365831).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 373 CORTE COST., Cod. Navig. art. 499, Cod. Navig. art. 500, Cod. Navig. art. 509

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)