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Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 30/07/2002 (Rv. 556372 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Provvigioni corrisposte all'agente - Imputazione temporale - Criterio.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556372-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il principio di imputazione temporale dei ricavi, stabilito dall'art. 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), secondo il quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi, in caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici, si considerano conseguiti alla data di maturazione dei corrispettivi stessi, deve ritenersi valido - in assenza di specifica norma contraria - anche con riferimento ai costi. Ne consegue che le spese costituite dalle provvigioni corrisposte all'agente, essendo il contratto di agenzia, di regola, un contratto a tempo indeterminato da cui derivano corrispettivi periodici - che maturano al termine dei singoli periodi di riferimento delle prestazioni dell'agente -, devono intendersi sostenute alla data in cui l'agente ha ultimato la parte di prestazione cui si riferisce quel determinato pagamento, e vanno quindi imputate temporalmente all'esercizio in corso a quella stessa data, indipendentemente da quella della fatturazione da parte dell'agente e da quella dell'effettivo pagamento in suo favore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)