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Sez. 5, Sentenza n. 9931 del 23/06/2003 (Rv. 564463 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Quote di rivalutazione di mutuo - Imputazione temporale - Criterio.
Stato
decisa il 2003-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564463-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 74, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), i costi e gli altri oneri sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano le condizioni per la determinazione della loro effettività e del loro ammontare. Ne consegue che, qualora un contratto di mutuo preveda che la rivalutazione del capitale da rimborsare sia effettuata alla fine di ciascuna annualità (nella specie, in relazione alle oscillazioni dell'ECU), i relativi oneri sono deducibili alla data di maturazione delle singole rate annuali - secondo il criterio di imputazione dei corrispettivi periodici stabilito dall'art. 53 del citato d.P.R. n. 597 del 1973 - e vanno, quindi, imputati all'esercizio in corso a quella data, non potendo, nella specie, la previsione di spesa rappresentare un costo obiettivamente determinabile fin dall'inizio o prima che le somme mutuate vengano effettivamente restituite in base ai tempi di rateizzazione contrattualmente stabiliti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 9, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)