Sez. 5, Sentenza n. 9539 del 29/04/2011 (Rv. 617968 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi - Provvigioni - Imputabilità - Esercizio di esecuzione del contratto - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 che ha modificato, in attuazione della direttiva comunitaria 13 dicembre 1986, n. 635, l'art. 1748 cod. civ., per determinare il momento in cui le provvigioni dell'agente possono essere dedotte come costi bisogna far sempre riferimento all'art. 75, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la conseguenza che esse sono deducibili nell'esercizio corrispondente al momento in cui il contratto promosso dall'agente è eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65, Direttive del Consiglio CEE 13/12/1986 num. 635, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)