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Sez. 5, Sentenza n. 6956 del 27/03/2006 (Rv. 588560 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze realizzate nell'ambito di procedimenti espropriativi - Art. 11, commi quinto e nono, della legge n. 413 del 1991 - Regime transitorio - Applicabilità - Presupposti - Cessione volontaria anteriore al 31 dicembre 1988 - Clausola di adeguamento del corrispettivo - Pagamento successivo al 31 dicembre 1988 - Assoggettabilità a tassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588560-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi e con riguardo al prelievo fiscale sulle plusvalenze conseguenti alla percezione d'indennizzi corrisposti nell'ambito di procedimenti ablatori, previsto dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, non è assoggettabile a tassazione la plusvalenza realizzata per effetto di una cessione volontaria stipulata anteriormente al 31 dicembre 1988, ancorché una parte del corrispettivo sia stata pagata in epoca successiva (ma anteriore all'entrata in vigore della legge n. 413), in applicazione di una clausola contrattuale che prevedeva l'aggiornamento del prezzo in senso favorevole al cedente, in dipendenza del sopravvenire di variazioni normative. Tale clausola, infatti, non incide sul perfezionamento del contratto, né introduce elementi di incertezza in ordine ai suoi elementi essenziali, ma comporta soltanto l'insorgenza di un credito aggiuntivo del cedente, in seguito al verificarsi dell'evento previsto dal contratto, fermo restando il corrispettivo già fissato ed incassato. Non trovano pertanto applicazione, in tale ipotesi, né il comma quinto dell'art. 11 (riguardante le plusvalenze percepite dopo il primo gennaio 1992, data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991), né il comma nono (che assoggetta retroattivamente ad imposizione le plusvalenze di cui alle ipotesi indicate nel quinto comma della norma, con riferimento a somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, purchè la percezione sia avvenuta in tale lasso di tempo), i quali presuppongono che gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti in epoca successiva al 31 dicembre 1988.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)