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Sez. L, Sentenza n. 6851 del 30/07/1996 (Rv. 498852 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Ordinanza emessa dal giudice del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Natura giuridica - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca di provvedimento concessivo della misura cautelare.
Stato
decisa il 1996-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498852-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

L'ordinanza emessa a norma dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. sul reclamo proposto avverso il provvedimento che abbia provveduto in ordine alla richiesta di una misura cautelare non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., avendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato, anche nel caso in cui (come nella specie) provveda nel senso della revoca di un provvedimento concessivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)