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Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 14/05/2012 (Rv. 622666 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimenti cautelari - Provvisorietà e non decisorietà - Conseguenze - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622666-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Gli artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ., introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel ridisegnare il procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento che lo autorizza, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all'instaurazione di detta causa e poi superato dalla relativa decisione, nonché modificabile o revocabile anche nel corso del giudizio. Tale carattere è proprio anche dell'ordinanza con cui venga disposta la revoca o la modifica del decreto concesso "inaudita altra parte" (nella specie, sequestro conservativo) o della precedente ordinanza, nonché di quella che disponga, a sua volta, la revoca della modifica, ed, infine dell'ordinanza che pronunci sul reclamo dell'interessato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 sexies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)