Sez. L, Sentenza n. 8373 del 02/09/1997 (Rv. 507453 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex. art. 669 " terdecies" cod. proc. civ. - Impugnabilità ex. art. 111 Cost. - Esclusione - Ordinanza resa dal Tribunale - Efficacia condizionante per il giudice di primo grado - Conseguente illegittimità costituzionale del cit. art. 669 "terdecies" - Esclusione e, rispettivamente, manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
In materia di provvedimenti cautelari, l'ordinanza (nella specie, di pagamento di una "provvisionale") pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., neppure quando conceda la misura richiesta, essendo provvisoria, in quanto destinata a perdere efficacia in seguito alla decisione di merito, e non decisiva o decisoria, in quanto inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato. Con riguardo ad ordinanza emessa (dal tribunale) in sede di reclamo avverso provvedimento pretorile, è manifestamente infondato l'assunto, ai fini della questione di legittimità costituzionale della norma processuale anzidetta, che il provvedimento emesso in sede di reclamo dal giudice superiore potrebbe condizionare il giudice di primo grado al momento della decisione nel merito all'esito del giudizio a cognizione piena. (VEDI SENT. CORTE COSTITUZIONALE N.253 DEL 1994)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)