Sez. 1, Sentenza n. 16053 del 24/10/2003 (Rv. 567666 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Giudizio per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - In procedimenti davanti al giudice ordinario - Legittimazione passiva - Ministro della giustizia - Presidente del Consiglio dei ministri - Insussistenza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
Nel giudizio per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in relazione ai procedimenti del giudice ordinario l'art. 3, comma terzo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, attribuisce la legittimazione passiva al Ministro della giustizia, di talché è inammissibile in tali ipotesi l'evocazione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri (nella specie la S.C. ha altresì annullato il decreto del giudice di merito impugnato, nella parte in cui si pronunciava sulla domanda nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri, erroneamente evocata accanto al Ministro della giustizia).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)