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Sez. 1, Sentenza n. 6181 del 17/04/2003 (Rv. 562262 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Giudizio di merito svoltosi nei confronti dell'Amministrazione dello Stato passivamente legittimata - Ricorso per cassazione indirizzato e notificato a diversa Amministrazione priva di legittimazione processuale e non parte in causa - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562262-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione indirizzato e notificato ad un'Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte nel giudizio di merito, svoltosi in contraddittorio con altra Amministrazione dello Stato correttamente convenuta, non essendo il caso riconducibile all'erronea identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260. (Nella specie, in un procedimento di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il ricorrente, lamentando l'eccessiva durata di una controversia previdenziale svoltasi dinanzi al giudice ordinario, aveva esattamente convenuto, nel grado di merito, il Ministero della giustizia, unico legittimato sostanziale passivo per le azioni da irragionevole durata dei processi svoltisi dinanzi al giudice ordinario, mentre aveva proposto il ricorso per cassazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)