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Sez. 2, Sentenza n. 4556 del 27/08/1985 (Rv. 442016 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - DI UN ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442016-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - DI UN ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - NECESSITÀ - LIMITI.*

Il rigore della cosiddetta probatio diabolica, la quale comporta l'Onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'Onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto. (Conf 439/85, mass n 438649; (Conf 7081/83, mass n 431703; (Conf 991/77, mass n 384615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)