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Sez. 2, Sentenza n. 4760 del 24/05/1996 (Rv. 497752 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA | Rinuncia tacita - Presupposti - Promovimento da parte del debitore del giudizio di risoluzione del contratto - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497752-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA

Ai fini della sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ., è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorre cioè che nel detto comportamento sia insita l'inequivocabile volontà dello stesso di rinunciare alla prescrizione già maturata. Pertanto non configura una rinuncia tacita alla prescrizione il comportamento del debitore che promuove giudizio per la risoluzione del contratto dal quale il diritto trae origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)