Sez. 5, Sentenza n. 6925 del 20/03/2013 (Rv. 626047 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Operazioni intracomunitarie - Principio di neutralità fiscale - Fondamento - Inosservanza delle formalità imposte da uno Stato membro - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17 (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari), il principio di "neutralità fiscale" impone che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro non può privarlo del suo diritto alla detrazione dell'IVA - ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi - ove abbia puntualmente osservato gli obblighi sostanziali connessi all'imposta in questione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 37, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 38, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 39, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 18, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22, Direttive del Consiglio CEE 16/11/2000 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)