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Sez. 5, Sentenza n. 24022 del 23/10/2013 (Rv. 629418 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE | Cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero privi di una stabile organizzazione in Italia e di rappresentante fiscale ai fini IVA - Operazioni rese in favore di soggetti residenti nello Stato - Sistema dell'inversione contabile ("Reverse Charge") - Adempimento degli obblighi formali e contabili in materia di IVA da parte del cessionario o committente - Natura sostanziale - Configurabilità - Conseguenze - Inosservanza - Perdita del diritto alla detrazione.
Stato
decisa il 2013-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629418-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE

Nel sistema dell'inversione contabile denominato "reverse charge", gli obblighi per le operazioni soggette ad IVA di cessione di beni e prestazioni di servizi rese, nel territorio dello Stato, da soggetti residenti all'estero privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante fiscale ai fini IVA, in favore di soggetti residenti nello Stato, incombono sui cessionari o i committenti (che non siano consumatori finali), i quali, quindi, sono tenuti alla cosiddetta autofatturazione (o, ricorrendone i presupposti, alla numerazione e all'integrazione della fattura ricevuta dal fornitore estero senza l'indicazione dell'IVA) ed alla relativa annotazione sul libro delle fatture emesse, che vale come assunzione dell'obbligo di imposta da parte del cessionario, neutralizzata dall'annotazione nel registro degli acquisti, cui corrisponde il diritto del medesimo cessionario alla detrazione del corrispondente importo. Ne deriva che le predette registrazioni, anche nel caso di "reverse charge", assolvono una funzione sostanziale, in quanto, compensandosi a vicenda, con l'assunzione del debito avente ad oggetto l'IVA a monte e la successiva detrazione dell'IVA a valle, comportano che non permanga alcun debito nei confronti dell'Amministrazione, e consentono i controlli e gli accertamenti fiscali sulle cessione successive. Ne consegue, inoltre, che l'Amministrazione finanziaria, ove accerti l'omessa registrazione e fatturazione, in qualunque forma idonea, da parte del committente, delle predette prestazioni, può recuperare l'IVA evasa, non compensabile "ex post" in virtù di esercizio tardivo del diritto di detrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 44, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 45, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)