Sez. 5, Sentenza n. 10819 del 05/05/2010 (Rv. 613339 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Acquisto di beni da operatore extracomunitario - Omessa autofatturazione - Diritto alla detrazione dell'IVA - Possibilità - - Limiti - Rispetto degli obblighi sostanziali di assunzione dell'imposta - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, qualora un operatore italiano abbia acquistato beni da un soggetto extracomunitario e non abbia proceduto all'autofatturazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ferma restando la sanzione per l'inosservanza di tale obbligo, non perde il diritto alla detrazione IVA se - come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE dell'8 maggio 2008, in cause riunite C-95/07 e C-96/07 - siano stati, comunque, soddisfatti gli obblighi sostanziali di assunzione del debito IVA. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso il diritto alla detrazione per un operatore italiano acquirente di beni fatturati da un operatore straniero comunitario ma prodotti in Stato terzo extracomunitario - nella specie la Città del Vaticano - trasportando direttamente la merce in Italia da tale Stato estero, senza emettere autofattura ma registrando la fattura emessa dal cedente comunitario, ed assolvendo agli obblighi di versamento del tributo).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)