Sez. L, Sentenza n. 11228 del 14/10/1992 (Rv. 478932 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - In genere | Nuovo infortunio indennizzabile occorso al titolare di una rendita I.N.A.I.L. - Costituzione di un'unica rendita - Criteri - Disciplina della procedura di revisione della rendita per il variare del grado di invalidità dipendente dal medesimo infortunio - Inapplicabilità - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - In genere
Ai sensi dell'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ove il titolare di una rendita I.N.A.I.L. colpito da un nuovo infortunio (sul lavoro o da malattia professionale), indennizzabile con altra rendita, si procede alla costituzione di un'unica rendita non già rappresentata dalla somma aritmetica delle due rendite, ma proporzionata al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni (sinergiche o indipendenti) determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo. Detta fattispecie - nel contesto della quale il grado di inabilità permanente originario costituisce un mero fattore concorrente - è distinta da quella (concernente la procedura di revisione della rendita per il variare, in aumento o in diminuzione, del grado di invalidità dipendente dal medesimo infortunio) disciplinata dall'art. 83 dello stesso d.P.R. e pertanto non soggiace alle modalità ed alle limitazioni temporali stabilite da quest'ultima norma, che né richiama la precedente né è da essa richiamata. (V. C. Cost. 318/89).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)