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Sez. 1, Sentenza n. 685 del 04/02/1986 (Rv. 444243 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - DISCIPLINA NORMALE - APPLICABILITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 30 DEL T.U. N. 1165 DEL 1938 EX SENTENZA N. 193 DEL 1976 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444243-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - DISCIPLINA NORMALE - APPLICABILITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 30 DEL T.U. N. 1165 DEL 1938 EX SENTENZA N. 193 DEL 1976 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di edilizia economica e popolare, la natura privatistica del rapporto di locazione, con o senza patto di futura vendita, a mezzo del quale viene attuato il provvedimento di assegnazione dello alloggio, comporta che il rapporto stesso resta soggetto alla normale disciplina della risoluzione della locazione, per le cause previste dal codice civile od espressamente contemplate dai contraenti, con la conseguenza che, verificatasi una di dette cause, ancorché rilevante pure nell'ambito del rapporto pubblicistico di assegnazione come ragione di revoca di essa, deve riconoscersi la facoltà dell'ente concedente di agire davanti al giudice ordinario al fine di conseguire la risoluzione della locazione, secondo la comune disciplina negoziale: e ciò anche dopo la sentenza 28 luglio 1976 n. 193 della Corte costituzionale che (in considerazione delle peculiari finalità sociali perseguite dagli i.A.C.P. e della diversità di posizione tra l'inquilino di una casa di privata abitazione e l'assegnatario di un alloggio popolare) ha bensì dichiarato l'illegittimità (in riferimento all'art. 3 cost.) dell'art. 30 del T.U. N. 1165 del 1938, ma solo nella parte in cui consentiva agli enti pubblici di stipulare contratti di locazione per un tempo determinato, nonché di avvalersi del procedimento di convalida di licenza o sfratto per finita locazione, senza minimamente incidere sulle clausole di risoluzione per inadempimento inserite pattiziamente nei contratti di locazione o ad essi applicabili a norma del codice civile. (V 4468/82, mass n 422460; (V 4510/78, mass n 394183; (Corte cost. 193/76; (Conf 5429/84, mass n 436976, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 30 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)