Sez. U, Sentenza n. 5468 del 15/12/1977 (Rv. 389120 - 01)
SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE - ASSUNZIONE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N 14 DEL 1958 - RAPPORTO DI IMPIEGO PRIVATO DI FATTO - COSTITUZIONE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE - ASSUNZIONE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N 14 DEL 1958 - RAPPORTO DI IMPIEGO PRIVATO DI FATTO - COSTITUZIONE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Il rapporto di impiego con un ente pubblico non economico instaurato con un provvedimento di assunzione nullo per violazione del divieto posto dalla legge regionale siciliana 7 maggio 1958, n 14, non puo essere trattato come rapporto di pubblico impiego, ma deve essere considerato come rapporto di fatto, sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario a norma dell'art 409 cod proc civ. (Conf 294/76, mass n 378967; (Conf 229/75, mass n 373421; (Conf 63/73, mass n 361833).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)