Sez. 5, Sentenza n. 17417 del 13/03/2007 Ud. (dep. 08/05/2007) Rv. 236553 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In assenza di esplicita previsione che deroghi al principio "tempus regit actum", non é possibile applicare ad una impugnazione già proposta il regime giuridico entrato in vigore successivamente. (Fattispecie in tema di appello proposto dalla parte civile, prima della entrata in vigore della Legge n. 46 del 2006, avverso una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.. La Corte ha rilevato che l'appello, inammissibile, non poteva essere convertito in ricorso ai sensi del previgente art. 428, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che la persona offesa non si era doluta della lesione del contraddittorio, né essere trattenuto ai sensi del nuovo testo dell'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen., in applicazione del principio enunciato).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)