Sez. 5, Sentenza n. 11659 del 11/01/2007 Ud. (dep. 20/03/2007) Rv. 235966 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, occorre far riferimento al momento dell'emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna emessa in appello, con le forme del giudizio abbreviato, in riforma di decisione di proscioglimento di primo grado, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che la legge n. 46 del 2006, sopravvenuta alla sentenza di secondo grado, non potesse inficiarne la validità legittimando la postuma evocazione, in sede di legittimità, dell'inammissibilità dell'appello frattanto introdotta, neanche in forza dell'art. 10, comma primo, da intendersi come formale consacrazione della generale regola "tempus regit actum"). Conf. sez. V, 11 gennaio 2007 n. 11660, Cotti Cometti in proc. Sgarbi, non massimata.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 2 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)