Sez. L, Sentenza n. 12908 del 02/12/1991 (Rv. 474843 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Straordinaria - Imprese già dichiarate fallite e in successivo stato di crisi aziendali ex art. 2 legge n. 675 del 1977 - Disciplina ex art. 2 legge n. 301 del 1979 - Sospensione dei licenziamenti intimati dal curatore del fallimento - Effetti - Diritto dei lavoratori alle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante l'intervento della C.I.G.S. - Correlativo obbligo del Fondo per la mobilità della manodopera ex art. 28 cit. legge n. 675. Disciplina ex legge n. 160 del 1988 - Effetto abrogativo.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Nella disciplina prevista dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, di conversione del D.L. 26 maggio 1979 n. 159 - che ha esteso con effetto dall' 1 gennaio 1979 il beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese già dichiarate fallite, per le quali sia stato dichiarato dopo il fallimento lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675 - la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti intimati dal curatore del fallimento determina non l'estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con la sola sospensione delle obbligazioni aventi per oggetto la prestazione lavorativa e la retribuzione, e con il diritto dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria alle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il tempo dell' intervento straordinario, la cui corresponsione, nel vigore dei commi quinto e sesto dell'art. 21 della citata legge n. 675 del 1977 - successivamente abrogati dall'art. 8, comma 2 della legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione con modificazioni del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 - era a carico del Fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'art. 28 della medesima legge n. 675 del 1977.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 28, Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 art. 8 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)