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Sez. L, Sentenza n. 16117 del 27/10/2003 (Rv. 567715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Lavoratori non rioccupati nella stessa azienda al termine del periodo di integrazione salariale - Trattamento di fine rapporto per il relativo periodo - Individuazione del soggetto obbligato - Criterio - Riferimento al soggetto obbligato per legge al momento di prima ammissione al trattamento di cassa integrazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Al fine di individuare se l'obbligo di erogare le quote di trattamento di fine rapporto, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1977 e l'entrata in vigore del D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, in favore dei lavoratori che fossero stati posti in cassa integrazione e che avessero cessato l'attività lavorativa al termine del periodo di integrazione salariale, debba gravare sul Fondo per la mobilità della manodopera o sull'INPS, occorre far riferimento all'epoca in cui è stato concesso per la prima volta il beneficio, e non al momento in cui vengono emanati i successivi provvedimenti di proroga del beneficio stesso; ne consegue che, per i lavoratori ammessi per la prima volta al suddetto beneficio nel periodo indicato, l'obbligo di erogare le quote di t.f.r. maturate nel periodo grava sul Fondo per la mobilità, ai sensi dell'art, 21, comma quinto, lett.a) della legge 12.8.1977, n. 675.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21 com. 5, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)