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Sez. L, Sentenza n. 4171 del 23/03/2002 (Rv. 553213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Lavoratori non rioccupati nella stessa azienda al termine del periodo di integrazione salariale per l'impossibilità di mantenere il livello occupazionale - Trattamento di fine rapporto per il relativo periodo - Pagamento - Abrogazione della norma prevedente la legittimazione passiva del Fondo per la mobilità della manodopera - Efficacia temporale - Disciplina transitoria - Estremi.
Stato
decisa il 2002-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L'art. 8, comma secondo, del D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, che ha abrogato l'art. 21, quinto comma, legge n. 675/1977, che poneva a carico del Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte di lavoratori non rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, per l'impossibilità da parte dell'azienda di mantenere il livello occupazionale (disposizione applicabile anche, come nella specie, ai lavoratori di aziende industriali fallite, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria a norma dell'art. 25, comma settimo, della legge n. 675/1977 - comma inserito dall'art. 2 legge n. 301/1979), trova applicazione, come espressamente disposto dalla disposizione transitoria del comma 8 del citato art. 8, solo relativamente alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Ne consegue l'applicabilità della disciplina previgente, quanto all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto, con riferimento a tutti i periodi di cassa integrazione dipendenti da una iniziale domanda di ammissione alla c.i.g.s. antecedente all'entrata in vigore del decreto legge, poiché la disposizione transitoria persegue lo scopo di assoggettare alla medesima disciplina l'intero rapporto costituito a seguito dell'accoglimento con provvedimento amministrativo della domanda iniziale, e le richieste successive, dirette alla conferma del trattamento, hanno una diversa e minore portata, intervenendo nell'ambito di un rapporto già costituito.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25, Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)