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Sez. 1, Sentenza n. 10103 del 19/06/1998 Ud. (dep. 25/09/1998) Rv. 211398 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Avvio del procedimento amministrativo diretto al rimpatrio - Procedimento esauritosi con l'emanazione del provvedimento - Obbligo di comunicazione all'interessato - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211398-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

L'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio, nei suoi confronti, del procedimento amministrativo diretto al suo rimpatrio non sussiste allorché, per la mancanza di adempimenti intermedi, l'avvio del procedimento amministrativo coincida con l'adozione dell'atto di rimpatrio stesso, in quanto, in tal caso l'interessato non ha la possibilità di interloquire con memorie e produzione di documenti. (V. Corte Cost., 31 maggio 1995 n. 210).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Costituzione art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)