Sez. 1, Sentenza n. 3871 del 30/03/2000 (Rv. 535194 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Esercizio della facoltà del curatore di sciogliere il contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito - Carattere di eccezione in senso proprio - Configurabilità - Fattispecie relativa a giudizio introdotto antecedentemente al 30 aprile 1995 - Esercizio per la prima volta in grado di appello - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
L'esercizio della facoltà, attribuita al curatore fallimentare dall'art. 72, ultimo comma, legge fall., di sciogliere il contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, costituisce una eccezione in senso proprio, in quanto volta a paralizzare la domanda avversaria, ed è proponibile, anche per la prima volta, in grado di appello (fattispecie relativa a giudizio instaurato prima del 30 aprile 1995).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)