Sez. 1, Sentenza n. 2577 del 02/03/1993 (Rv. 481202 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita | Facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita - Esercizio per la prima volta nel grado di appello del giudizio ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita
La facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito (art. 72 legge Fallimentare) può essere esercitata per la prima volta nel grado di appello del giudizio ex art. 2932 cod. civ. iniziato dal promissario acquirente, né all'"esercizio di tale facoltà costituisce ostacolo la circostanza che la domanda per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo sia stata proposta e trascritta prima della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)