Sez. 1, Sentenza n. 1866 del 24/02/1994 (Rv. 485433 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita | Curatore - Facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita - Esercizio nel grado di appello del giudizio ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità - Dichiarazione del curatore - Formulazione nella comparsa conclusionale - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita
La facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato del fallito e non ancora eseguito (art. 72 legge fallimentare) può essere esercitata per la prima volta nel grado di appello del giudizio ex art. 2932 cod. civ. iniziato dal promissario acquirente, anche mediante dichiarazione formulata nella comparsa conclusionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)