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Sez. 1, Sentenza n. 4991 del 06/05/1991 (Rv. 472011 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio | Persone di famiglia del destinatario ex secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472011-01

Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio

Fra le persone di famiglia del destinatario dell'atto da notificare, che a termini del secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. sono abilitate a riceverlo, devono comprendersi non soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto, ma anche gli altri parenti o affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, trattandosi, comunque, di persone la cui posizione può giustificare la presunzione, in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva, di sollecita consegna dell'atto medesimo al destinatario. A tal fine la consegna alle suddette persone può avvenire non solo se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell'atto bensì anche ove siano ritrovate nell'ufficio di questo, oppure dove lo stesso eserciti l'industria o il commercio, senza che per esse sia richiesta la condizione di essere addette alla casa oppure all'ufficio o all'azienda, come per le persone estranee alla famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)