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Sez. 3, Sentenza n. 515 del 04/03/1970 (Rv. 345555 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA DI GARANZIA - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345555-01

COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA DI GARANZIA - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - INAMMISSIBILITA.*

La chiamata in garanzia prevista dall'art 106 cod proc civ non puo essere se non quella C d propria, e cioe quella che presuppone una connessione obiettiva dei titoli, e non anche la C d garanzia impropria, nella quale sono da ricomprendere le situazioni in cui pur sussistendo una obbligazione indennitaria il collegamento del relativo rapporto con quello principale e meramente occasionale ed estrinseco. (nei rapporti che traggono fondamento dal contratto di Assicurazione la chiamata in giudizio dell'assicuratore da parte dell'assicurato si basa sulla garanzia impropria e quindi al di fuori di specifiche eccezioni, come quella posta dall'art 1917 cod civ, non e ammessa la chiamata in garanzia in deroga alla norma sulla Competenza territoriale. (contra 3110-68, massima n 336008 316-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)