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Sez. 1, Sentenza n. 518 del 20/01/1994 (Rv. 485062 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Garanzie della esecuzione - In genere | Certificato di collaudo - Approvazione - Termine - Scadenza - Polizza cauzionale - Automatica estinzione - Pattuizione contraria - Nullità - Premio alla società assicuratrice - Pagamento - Obbligazione - Estinzione.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485062-01

Opere pubbliche (appalto di) - Garanzie della esecuzione - In genere

In tema di appalto di opera pubblica, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 per l'approvazione del certificato di collaudo (o di quello di regolare esecuzione dei lavori), le polizze cauzionali, rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, devono ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione dell'appaltatore-debitore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, anche se detto debitore non sia in grado di consegnare a quest'ultima gli originali delle polizze, né una dichiarazione liberatoria, non potendo il rapporto di garanzia perdurare al venir meno del suo fondamento causale ed essendo nulla, a norma dell'art. 1418 cod. civ., una eventuale pattuizione contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)