Sez. 3, Sentenza n. 2670 del 05/02/2008 (Rv. 601719 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Certificato di collaudo dell'opera - Termine - Scadenza - Automatica estinzione di polizza fideiussoria - Sussistenza - Conseguenze - Estinzione dell'obbligo di pagamento del premio alla società assicuratrice - Pattuizione contraria - Nullità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opera pubblica, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 per l'approvazione del certificato di collaudo (o di quello di regolare esecuzione dei lavori), le polizze fideiussorie, rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, devono ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, non potendo il rapporto assicurativo o fideiussorio perdurare al venir meno del suo fondamento causale ed essendo nulla, a norma dell'art. 1418 cod. civ., per contrasto con le disposizioni imperative dello stesso cit. art. 5, una eventuale pattuizione contraria che subordini ad obblighi di comunicazione o ad altri adempimenti la cessazione dell'obbligo dell'appaltatore di pagare il premio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)