diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4851 del 15/07/1983 (Rv. 429744 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1983-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429744-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - VALORE PROBATORIO.*

I verbali redatti dai funzionari dell'ispettorato del lavoro, in tema di omesso od irregolare versamento dei contributi, fanno fede, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti. Per quanto riguarda, invece, le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali stessi, per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, possiedono un grado di attendibilità che può essere infirmato solo da una specifica prova contraria, per cui, se tale prova non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire, da soli, prova sufficiente di tutte le circostanze riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati. (V 3512/81, mass n 414116; (V 1179/79, mass n 397395; (Conf 3700/78, mass n 393215; (Conf 4044/75, mass n 378341).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 177 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)