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Sez. 2, Sentenza n. 270 del 13/01/1979 (Rv. 396340 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE - DICATIO AD PATRIAM - NOZIONE - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1979-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396340-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE - DICATIO AD PATRIAM - NOZIONE - EFFICACIA.*

La dicatio ad patriam, come titolo costitutivo della servitu di uso pubblico, consiste non gia in una manifestazione di volonta del privato titolare del fondo cosiddetto servente, bensi nel mero fatto giuridico di mettere volontariamente, con carattere di continuita e non di precarieta e tolleranza, una cosa propria - oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di un'esigenza comune ad una collettivita indeterminata di cittadini - a disposizione del pubblico, assoggettandola all'uso pubblico. In tale ipotesi, ricorrendo gli indicati presupposti, la servitu di uso pubblico e da intendersi perfezionata con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo, o un atto negoziale o un procedimento espropriativo. (Conf 3175/71, mass n 354562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)