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Sez. 1, Sentenza n. 2678 del 19/04/1983 (Rv. 427570 - 01)

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE "DICATIO AD PATRIAM" - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427570-01

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE "DICATIO AD PATRIAM" - REQUISITI.*

Una servitù di uso pubblico su una strada può sorgere anche per effetto della dicatio ad patriam, che consiste nel mero fatto giuridico di mettere volontariamente (nel senso che occorre la volontà dell'atto, eventualmente desumibile anche da facta concludentia, pure se non è necessaria la volontà degli effetti), con carattere di continuità, una cosa propria a disposizione del pubblico e di assoggettarla all'uso correlativo, perfezionandosi con l'inizio del detto uso, senza necessità del decorso di un congruo periodo di tempo o di Atti negoziali o espropriativi. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la sentenza, che aveva ritenuto costituita la servitù di uso pubblico, per difetto di motivazione sulla volontarietà del comportamento del dicans, che aveva messo a disposizione il bene nell'ambito di una convenzione stipulata ad altri fini e per rendere possibile tale stipulazione, poi venuta meno, e la cui volontà era condizionata dall'intento di portare a buon fine la convenzione e doveva rimanere conseguentemente esclusa dal venir meno della stessa). (Conf 4830/81, mass n 415536; (Conf 1474/81, mass n 412145; (Conf 4938/80, mass n 408799; (Conf 270/79, mass n 396340; (Conf 1429/78, mass n 390805; (Conf 3175/71, mass n 354562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)