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Sez. 1, Sentenza n. 4830 del 25/07/1981 (Rv. 415536 - 01)

SERVITU - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE - DICATIO AD PATRIAM - REQUISITI - FACTA CONCLUDENTIA DEL PROPRIETARIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415536-01

SERVITU - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - COSTITUZIONE - DICATIO AD PATRIAM - REQUISITI - FACTA CONCLUDENTIA DEL PROPRIETARIO - RILEVANZA.*

La dicatio ad patriam, quale titolo costitutivo di una servitu di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuita e non di precarieta e tolleranza, una cosa propria-oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettivita indeterminata di cittadini - a disposizione del pubblico assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza, senza necessita di decorsi temporali o di Atti negoziali od ablatori, e siffatta volontarieta e ravvisabile anche quando il privato proprietario, con il non fare cessare l'uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attivita diversamente finalizzata, dimostri chiaramente per facta concludentia, anche con un comportamento omissivo, l'intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettivita, cosi da rendere legittimo quell'uso pubblico della medesima, inizialmente illegittimo. (V 1474/81, mass n 412145; (V 270/79, mass n 396340; (V 1429/78, mass n 390805).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)