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Sez. 3, Sentenza n. 1604 del 22/06/1966 (Rv. 323189 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ADOZIONE DI TUTTE LE CAUTELE SUGGERITE DALLA TECNICA E DALLA ESPERIENZA - OBBLIGO DELLE FERROVIE - NATURA - CONSEGUENZE - CONTROLLO DELL'IDONEITA DELLE MISURE ADOTTATE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323189-01

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ADOZIONE DI TUTTE LE CAUTELE SUGGERITE DALLA TECNICA E DALLA ESPERIENZA - OBBLIGO DELLE FERROVIE - NATURA - CONSEGUENZE - CONTROLLO DELL'IDONEITA DELLE MISURE ADOTTATE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

La disposizione di cui all'art. 2 del regolamento di polizia ferroviaria, approvato con R.d. 31 dicembre 1873, n. 1687, secondo cui nello Esercizio delle ferrovie si devono prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro, rappresenta per l'amministrazione ferroviaria una norma di comune prudenza, riconducibile al generale Obbligo del neminem laedere. Essa importa che il giudice ordinario, nel caso di danni subiti da terzi a causa dell'Esercizio della ferrovia, puo accertare se ricorra la colpa dell'amministrazione, ossia sindacare la idoneita o non delle misure adottate e dei mezzi impiegati a tutela di un normale svolgimento del servizio.*

Riferimenti normativi: Legge 31/10/1873 num. 1687 art. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)