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Sez. 1, Sentenza n. 7067 del 12/05/1995 Ud. (dep. 20/06/1995) Rv. 201908 - 01

Emigrazione - In genere | Ipotesi di espatrio di persona non munita di passaporto di cui al comma primo art. 24 legge 21 novembre 1967 n. 1185 - Ipotesi di espatrio di persona cui il passaporto sia stato negato o ritirato di cui al secondo comma dello stesso articolo - Reato circostanziato - Esclusione - Ipotesi autonome - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201908-01

Emigrazione - In genere

L'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 24 legge 21 novembre 1967 n. 1185 - che prevede il caso di colui che espatria quando il passaporto gli sia stato negato o gli sia stato ritirato - è figura autonoma di reato, e non circostanza aggravante, rispetto alla ipotesi di cui al primo comma, del detto art. 24 stessa legge, che prevede la condotta di chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore. Poiché l'art. 16 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e rientrarvi salvo gli obblighi di legge, appare conforme allo spirito della norma costituzionale l'ipotesi della semplice sanzionabilità amministrativa della condotta di chi non osserva le pur dannose disposizioni amministrative di controllo degli espatri; ed invero, la condotta ben più grave del soggetto che espatria pur dopo essersi visto negare o ritirare il passaporto - ed i motivi di tale provvedimento non possono non ricondursi, per la legalità del provvedimento stesso, se non a motivi di giustizia o sicurezza pubblica - è del tutto diversa da quella del soggetto che, perfettamente libero di espatriare, non osserva però le disposizioni amministrative.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)