diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1591 del 08/04/1997 Cc. (dep. 09/06/1997) Rv. 208211 - 01

EMIGRAZIONE - ESPATRIO ABUSIVO | Passaporti - Reato previsto dall'art. 24 della l. 21 novembre 1967 n. 1185 - Ipotesi prevista dal secondo comma - Reato autonomo - Esclusione - Ipotesi aggravata della fattispecie prevista nel primo comma - Sussistenza - Depenalizzazione - Esclusione - Riferimento contenuto nell'art. 1 D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208211-01

EMIGRAZIONE - ESPATRIO ABUSIVO

L'art. 24 della l. 21 novembre 1967 n.1185 punisce con l'ammenda l'espatrio senza passaporto (comma primo) e con la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto la medesima condotta quando il soggetto si trovi in una condizione soggettiva di limitazione della facoltà di espatrio (comma 2), l'ipotesi prevista dal secondo comma costituisce perciò una aggravante di quella prevista dal primo e quindi deve escludersi, per il principio stabilito proprio dall'art. 32 della stessa l. 689/81, la sua nuova trasformazione in illecito amministrativo. Tale conclusione deve essere ritenuta valida anche se l'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, nell'indicare gli illeciti di competenza del prefetto, fa riferimento alla l. 1185/67 citata.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/12/1975 num. 406 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)