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Sez. 1, Sentenza n. 7058 del 07/07/1999 (Rv. 528395 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Termine annuale previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura perentoria Esclusione - Fondamento - Profili di incostituzionalità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528395-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Come espressamente previsto con norma espressamente definita di interpretazione autentica dall'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e perciò strutturalmente retroattiva, il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura perentoria, il che comporta che il suo inutile decorso non è causa di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi. D'altronde, anche in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto. Pertanto, le norme di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 e all'art. 28 della legge n. 449/97, manifestamente non contrastano con i principi della Carta Costituzionale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)