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Sez. 1, Sentenza n. 11235 del 07/11/1998 (Rv. 520500 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Art. 36 bis. del d.P.R. n. 600/73 - Interpretazione autentica ex art. 28 della legge n. 449/97 - Termine per la rettifica delle dichiarazioni - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520500-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù del disposto dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - applicabile anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma interpretativa e, come tale, avente effetto retroattivo - l'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere inteso nel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle dichiarazioni, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza, senza che tale interpretazione possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 136 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)