Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) Rv. 267843 - 01
REATO - SOGGETTO DEL REATO IN GENERE | Successione nella carica di amministratore di società - Reato di cui all'art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Obbligo di bonifica - Amministratore subentrante - Sussistenza - Ragioni - Responsabilità concorrente dell'amministratore cessato - Condizioni.
REATO - SOGGETTO DEL REATO IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica, ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, è configurabile la responsabilità dell'amministratore subentrante, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della realtà gestionale, con riferimento ai progetti di bonifica approvati o da eseguire, ed alla sussistenza delle condizioni di fatto che impongono di procedere alla bonifica per le pregresse attività di contaminazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257, Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)