Sez. U, Sentenza n. 6059 del 13/03/2009 (Rv. 608349 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Termini - Nuova disciplina prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Omessa indicazione in dispositivo di termine per il deposito della sentenza - Deposito oltre il termine di trenta giorni - Termine per l'impugnazione - Decorrenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di ricorso per Cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, secondo la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 20 ottobre 2006, n. 269, qualora la Sezione disciplinare, senza nulla indicare in dispositivo riguardo ad un maggior termine di deposito discendente dalla complessità della motivazione, abbia di fatto depositato la sentenza oltre il termine di cui all’art. 19 comma 2, d.lgs. cit., l'impugnazione deve essere proposta, ai sensi dell'art. 585 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito di sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)