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Sez. U, Sentenza n. 19830 del 14/11/2012 (Rv. 624126 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d. lgs. n. 109 del 2006 con riguardo al termine per il deposito delle sentenze disciplinari - Manifesta Infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624126-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.19 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n.109, in riferimento agli artt.3, 24, 111 Cost., sollevata con riguardo al termine di 30 giorni per il deposito delle sentenze disciplinari dalla lettura del dispositivo, rispetto a quello di 15 disposto dalla legge per il deposito delle sentenze penali, in quanto non è prospettabile una lesione del principio di uguaglianza tra l'imputato del processo penale e l'incolpato nel processo disciplinare, essendo situazioni diverse e non esattamente sovrapponibili, nè vi è violazione del diritto di difesa connessa all'incertezza del termine per impugnare, attesa la giurisprudenza pacifica sulla decorrenza di questo e non potendo neppure individuarsi una violazione del giusto processo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 n. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Decreto Legge 01/03/1991 num. 60 art. 6 CORTE COST., Legge 22/04/1991 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)