Sez. U, Sentenza n. 20601 del 30/07/2008 (Rv. 604367 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Disciplina dell'impugnazione prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di presentazione - Forme e termini previsti dal codice di procedura penale - Conseguenze - Sentenze depositate nel termine ordinario previsto dalla legge - Termine per l'impugnazione - Trenta giorni dalla scadenza del predetto termine - Applicabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio Sup. della magistratura, secondo la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006, applicabile ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del citato decreto (19 giugno 2006) va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale". Conseguentemente, per il combinato disposto degli artt. 585, primo comma, lett. b) e secondo comma, lett. c) e 544, secondo comma, cod. proc. pen., con riferimento alle sentenze la cui motivazione non sia stata redatta contestualmente, ma sia stata depositata nel termine ordinario stabilito dall'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., il termine previsto per l'impugnazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla scadenza di quello previsto dalla legge per il deposito della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 5, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)