Sez. U, Ordinanza n. 12200 del 13/08/2002 (Rv. 556928 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giornalisti professionisti aspiranti a partecipare ad una futura selezione Rai - Controversia promossa dall'USIGRAI a tutela della relativa immagine e professionalità - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia promossa dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti a tutela dell'immagine e della professionalità di giornalisti (asseritamene) lese - per illegittimità delle condizioni di ammissione alla procedura - in conseguenza di un bando con il quale la RAI abbia indetto una selezione al fine di costituire un bacino di reperimento del personale giornalistico in vista di future assunzioni, per future esigenze, nelle redazioni nazionali o regionali, di giornalisti professionisti, atteso che, nella specie, si controverte in materia di diritti soggettivi, che la controversia "de qua" non è attribuita, "ratione materiae", alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e che, infine, non è utilmente invocabile la riserva di giurisdizione, in favore del G.A., dettata (art. 63, comma quarto del D.Lgs. 165/2001) in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti presso la P.A., non avendo la selezione in parola ad oggetto l'assunzione immediata di giornalisti e non avendo la RAI la qualità di soggetto pubblico, attesane la natura privatistica.
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 07/08/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)