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Sez. 5, Sentenza n. 16703 del 11/12/2008 Ud. (dep. 20/04/2009) Rv. 243330 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243330-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge. (Fattispecie in cui si è esclusa la violazione del precetto di cui all'art. 649 cod. proc. pen, nel caso di un procedimento per il reato di concorso in perquisizione arbitraria in presenza di una precedente condanna per concorso in calunnia e falsità ideologica, in quanto la contestazione relativa al primo processo, concernente il falso rinvenimento di uno scritto presso la sede di una società, era carente di qualsiasi riferimento alle modalità di accesso alla documentazione della società).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)