Sez. 1, Sentenza n. 19787 del 21/04/2006 Cc. (dep. 09/06/2006) Rv. 234176 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto - Nozione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il "ne bis in idem" senza effettuare tale valutazione, ma solo in base del fatto che il ricorrente aveva patteggiato la pena in riferimento ad entrambe le decisioni passate in giudicato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)