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Sez. 1, Sentenza n. 25622 del 23/10/2008 (Rv. 605306 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione - Oggetto - Questioni relative all'ammontare dell'indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati - Limitazione - Concessionario del diritto di superficie sulle aree espropriate - Rapporto con il comune espropriante - Garanzia dell'obbligazione indennitaria - Estraneità al rapporto espropriativo - Sussistenza - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto dal concessionario avverso la sentenza definitoria del giudizio di opposizione alla stima.
Stato
decisa il 2008-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605306-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione (e di occupazione temporanea), devoluto alla competenza in unico grado della corte di appello, introduce un ordinario processo di cognizione rigorosamente circoscritto alle questioni relative all'ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, al quale è necessariamente estranea ogni tipologia di rapporto diverso, quanto ai soggetti, al titolo o all'oggetto, quale è quello relativo all'obbligazione di garanzia che il soggetto concessionario del diritto di superficie sulle aree espropriate assume, sulla base di una apposita convenzione, nei confronti del comune espropriante riguardo all'obbligazione indennitaria verso l'espropriato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto da detto concessionario avverso la sentenza - definitoria del giudizio di opposizione alla stima nel quale lo stesso era stato chiamato in causa dall'espropriato, ma non si era costituito - che non si era pronunciata sull'ammissibilità della sua partecipazione alla controversia, né sul rapporto di garanzia intercorrente con il comune).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)